Nuovi incentivi per gli imprenditori agricoli
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti misure per gli imprenditori agricoli, tra cui l’istituzione di un apposito Fondo per gli investimenti innovativi, la proroga dell’esclusione dei redditi agrari e dominicali dalla base imponibile Irpef e modalità di calcolo del reddito derivante dalle attività commerciali florovivaistici (art. 1, co. 123, 183 e 225, L. n. 160/2019).
La prima misura introdotta dalla Legge di bilancio 2020 spinge a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte delle imprese agricole. In tal senso, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, saranno poi stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo.
La seconda novità riguarda la proroga dell’esclusione dei redditi agrari e dominicali dalla base imponibile Irpef. Pertanto, anche per il 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l’anno 2021, invece, i redditi dominicali e agrari dei medesimi soggetti, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50%.
Riguardo, infine, agli imprenditori agricoli florovivaistici, dal 1° gennaio 2020, per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 c.c., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5%.