Manutenzione Dispositivi di Protezione Individuale
Accertato che i giubbotti e pantaloni assegnati ai lavoratori servono a fini igienici, ovvero di protezione dei dipendenti – nella specie esposti a polvere e rifiuti – e dunque fungono da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, la natura di Dispositivi di Protezione Individuale degli indumenti risulta coerente con la individuazione della esistenza dell’obbligo datoriale di manutenere gli stessi al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (Cassazione, ordinanza n. 25401/2019).
La Corte di appello di Napoli aveva accolto l’appello proposto dai lavoratori avverso la decisione con la quale il locale tribunale aveva rigettato la domanda dagli stessi diretta al riconoscimento dell’obbligo della società datrice di lavoro, di provvedere alla manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) prevista e accertata dal D.Lgs. n. 81/2008 PI) loro assegnati ed al loro lavaggio, oltre che il diritto al risarcimento del danno subito per gli oneri economici sostenuti per i lavaggi effettuati presso lavanderie private.
Trattandosi di operatori ecologici addetti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, la corte territoriale, accertata la natura protettiva dell’igiene e sicurezza degli indumenti in questione, riteneva sussistente l’obbligo di manutenzione a carico della società. Contro tale decisione proponeva ricorso la società affidato a due motivi.
Deve premettersi che la Cassazione, con riferimento a fattispecie relativa ad una lavoratrice addetta ad attività di pulizia delle vetture dei treni, ha chiarito che “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall’art. 40 della I. n. 626 del 1994 (applicabile “ratione temporis”), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza” (Cass. 18674/2015). Ed ha, invece, escluso l’esistenza di tale obbligo e la natura di DPI in caso di indumenti che per le loro caratteristiche di capi comuni di abbigliamento (tute di stoffa) e la loro funzione di vestizione sono solo strumentali rispetto allo scopo di mera preservazione degli abiti civili dall’ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa (Cass. n. 5176/2014 – Cass. n. 29760/2017).
Avendo, pertanto, la corte territoriale accertato che i giubbotti e pantaloni assegnati ai lavoratori servivano a fini igienici, ovvero di protezione dei dipendenti in quanto esposti a polvere e rifiuti, e dunque finalizzati a fungere da schermo rispetto ad agenti patogeni di pregiudizio alla salute, la conclusione cui la corte è addivenuta circa la natura di DPI degli indumenti in questione risulta coerente con la individuazione della esistenza dell’obbligo datoriale di manutenere i Dispositivi necessari per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il ricorso è stato per questo dichiarato inammissibile, trattandosi di questioni sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi (Cass. n. 7155/2017; conf. Cass. n. 4366/2018).