Cabine per il lido agevolate con superammortamento

Via libera dell’Agenzia delle Entrate all’applicazione del superammortamento in relazione all’acquisto di cabine in legno amovibili per l’allestimento stagionale dello stabilimento balneare (Risposta a interpello 09 ottobre 2019, n. 404)

IL CASO

La società, titolare di attività stagionale di stabilimento balneare, ha acquistato nel 2018 cabine balneari in legno, costituite con tetto tipo a capanna, senza pavimentazione, con ferramenta di montaggio inox e serratura porta con chiave, che al termine di ogni stagione balneare rimuove in regione della licenza stagionale (cabine balneari amovibili).
Si chiede se il tipo di investimento possa fruire dell’agevolazione cd. “superammortamento”.

PARERE DEL FISCO

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi da parte di imprese e professionisti è stata introdotta l’agevolazione cd. “superammortamento”, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni acquistati, ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing che concorrono alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In particolare per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 o, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2019 si applica la maggiorazione del 30 per cento.
Il beneficio, dunque, è riconosciuto in relazione agli investimenti in beni:
– materiali;
– nuovi;
– caratterizzati da strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria.

In ogni caso sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in:
– beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
– fabbricati e costruzioni;
– autoveicoli e motoveicoli (dal 1° gennaio 2017).

Nel caso oggetto di interpello gli investimenti rispondono senza dubbio al requisito della strumentalità rispetto all’attività e, sulla base dei coefficienti di ammortamento applicabili (Gruppo XVII – Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua – Specie 4a della tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988):
– per gli stabilimenti in muratura si applica la percentuale di ammortamento del 6%;
– per gli stabilimenti in muratura si applica la percentuale di ammortamento del 20%.
In conclusione, qualora le cabine non siano annoverabili, a tutti gli effetti, tra le “costruzioni” e proprio in considerazione di ciò non siano considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, deve ritenersi fruibile l’agevolazione “superammortamento”.